Al punto 3 della circolare sotto allegata si legge che:
“… qualora al momento della domanda il soggetto abbia già fatto richiesta di periodi di congedo autorizzati, ma senza superare i 15 giorni, si potrà beneficiare dell’importo residuo pari a 600/1.000 euro (sempre a seconda della categoria di appartenenza), ferma restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti.
Nel rispetto del principio di “alternatività”, infine, nel caso di congedo COVID autorizzato per oltre 15 giorni la prestazione non spetta.
A tal proposito, si precisa che non è possibile rinunciare ai periodi di congedo Covid effettivamente fruiti. Analogamente, non è possibile richiedere l’annullamento della conversione in congedo Covid, di cui al comma 2 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, dei periodi di congedo parentale di cui sia già avvenuta la fruizione.
Si ricorda che i bonus non possono essere fruiti se l’altro genitore è a sua volta in congedo Covid, disoccupato o non lavoratore, se percettore al momento della domanda di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quale ad esempio, NASpI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc. In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.“
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